Animali in appartamento: nuova legge, regole e divieti

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“Sai, a casa dei miei genitori in campagna ho sempre vissuto in mezzo a cani e gatti, ora che sono in affitto in un appartamento vorrei tanto prendermi almeno un cagnolino ma cosa diranno i vicini se abbaierà? Il regolamento di condominio prevede dei divieti? I miei coinquilini possono impedirmi di possederne uno?”

Sempre maggiormente si sente il desiderio di vivere la propria vita assieme ad un animale da compagnia che ci regala momenti di affetto e svago ma è anche giusto sapere che, vivendo circondati da altre persone, abbiamo degli obblighi nei loro confronti e dobbiamo vigilare sul comportamento del caro Fuffi per far sì che, seppur involontariamente, non leda gli altrui diritti.

Se poi la convivenza col vicinato diventasse difficile vediamo come, da entrambe le parti, si possono far valere le proprie ragioni per trovare soluzioni a possibili problemi.

Andiamo a scoprire quello che possiamo o non possiamo fare nel caso in cui volessimo tenere in appartamento un animaletto per essere un amato e preciso INQUILINODOC.

Indice

Partiamo dalle definizioni

Posso vivere con un colorato e velenosissimo serpente corallo o con una docile iguana? Ho gli stessi diritti di chi detiene un chihuahua? E’ meglio iniziare col definire delle categorie di animali che puoi tenere in casa e quali invece il regolamento di condominio può vietare la detenzione. Diamo uno sguardo a cosa dice la norma di legge e cosa può vietare il proprietario dell’appartamento.

Animali domestici, da compagnia ed esotici: che confusione!

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Dare una definizione di animali domestici non è una cosa semplice e univoca. Di certo possiamo definirli domestici perché l’uomo li ha addomesticati, ha mutato i loro comportamenti per il proprio vantaggio e dall’uomo dipendono per cui teniamo a mente questo concetto prima di impegnarci nell’avventura di possedere un animale in casa. I cani e i gatti, per citare i due esempi più classici, ci regalano tanto in termini di affetto e compagnia ma, per loro natura, esigono anche tanto, come minimo tempo e attenzioni … anche cibo e acqua non guastano 😉 Detto ciò, spesso confondiamo gli animali domestici (dentro al quale insieme possiamo ad esempio mettere anche mucche e galline) con gli animali da compagnia i quali hanno lo scopo di fare compagnia all’uomo ma loro, spesso, di fare compagnia all’uomo nemmeno ci pensano, pensiamo ai serpenti, alle iguana, ai pesci o alle tartarughe! Ebbene alcuni di questi animali, definiti da compagnia, possono rientrare anche nella categoria di animali esotici ma qui il discorso si complica un po’. Sarebbe bello avere una definizione precisa di animale esotico, che però non c’è, perché di questa categoria di animali il regolamento condominiale può espressamente vietare l’introduzione in casa. Una definizione di animale esotico, quella più restrittiva, vedrebbe in quell’insieme tutte le specie animali che non sono autoctone, che perciò richiedono habitat diversi dai nostri e soprattutto cure che possono essere molto specifiche e possono stancare in fretta il padrone che non ami realmente quella razza animale. Così capita di leggere le notizie di avvistamenti di iguana sui colli italiani o serpenti amazzonici che entrano nel cortile del malcapitato di turno. Definizione ben più ampia di animale esotico la fornisce l’Associazione Animali Esotici e che include “tutte le specie animali, legalmente detenute, presenti nelle case italiane come animali da affezione, siano esse invertebrati, pesci, anfibi, rettili, uccelli o mammiferi”. Se prendessimo come buono quest’ultimo insieme: attenzione al regolamento condominiale!

Cosa dice la legge

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La Riforma del Condominio Legge 220/2012 ha fatto si che le norme del regolamento condominiale non possono vietare ai singoli condòmini di possedere o detenere animali domestici nel proprio appartamento (nuovo articolo 1138 del codice civile, ultimo comma).

Il tema diventa un po’ più stringente nel caso in cui si è inquilini.

Leggi bene il contratto di locazione

Se ti trovi nel ruolo di inquilino devi sapere che il proprietario può impedire al suo affittuario di introdurre all’interno della casa qualsiasi tipo di animale tramite una clausola che, per poter essere valida, dev’essere specificata nel contratto di locazione al momento della stipula o di un eventuale rinnovo. Sebbene questo possibile divieto possa essere discutibile, se il proprietario di casa ritiene che la presenza di un animale possa danneggiare la sua proprietà è suo diritto vietarne la presenza.

La convivenza con gli altri

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Nel momento in cui si è nel pieno diritto di vivere con un animale, il padrone non è esentato da altre responsabilità che sono quelle di vigilare su di esso e di assicurarsi che non crei danno o disagio ai vicini. Il disagio può derivare da comportamenti inappropriati sia nelle parti comuni di un condominio sia dal proprio appartamento, basti pensare ad esempio all’odore dalla lettiera del gatto lasciata in terrazzo ma che entra nell’appartamento di un vicino oppure al fatto che il cane abbai tutto il giorno perché lasciato solo durante l’orario di lavoro dei propri padroni.

Odori e rumori, come gestire questi grattacapi

Prendiamo appunto in considerazione i due casi più comuni in fatto di disagio arrecato a terzi: odori e rumori molesti causati dal nostro animale.

Nel primo caso il padrone dell’animale deve impegnarsi a tenere pulito sia l’animale che gli spazi dove questo fa i propri bisognini eliminando il prima possibile gli escrementi prodotti e di conseguenza l’odore. Se il padrone non provvede, i vicini che si sentono molestati dai cattivi odori in modo continuativo e persistente, possono fare una segnalazione all’ASL che uscirà per verificare lo stato dei fatti. Col verbale rilasciato, il singolo vicino, o peggio ancora il condominio che ha deciso in assemblea, potrebbe procedere alla denuncia presso le autorità competenti.

Nel caso invece del cane che abbaia con veemenza – al di fuori delle normali manifestazioni di entusiasmo perché il padrone è tornato a casa, della sirena dell’ambulanza che fa rizzare le orecchie anche a noi umani e dell’ipotetico intruso che poi non entra mai – se il cane non è stato abituato al distacco dal padrone, sarà facile che soffra una sorta di sindrome dell’abbandono e la sfoghi abbaiando in continuazione. In questi casi il padrone deve farsi carico del problema educando, anche con l’aiuto di addestratori cinofili il proprio animale per evitare di arrecare tale disagio, pena il pericoloso e deleterio inasprimento dei rapporti coi vicini e le possibili denunce per disturbo della quiete e omessa custodia. Il limite della tollerabilità del rumore non ha carattere assoluto ma deve essere fissato con riguardo al caso concreto. Di conseguenza la valutazione diretta a stabilire se il rumore resti compreso o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio (ossia prescindendo da considerazioni soggettive) e, dall’altro, alla situazione locale cioè al rumore di fondo della zona (QUI trovi il nostro articolo su Il vicino rumoroso). Quando il rumore crea un danno al vicino, quest’ultimo può agire per il risarcimento con un’azione di carattere civile.

Se l’esistenza delle immissioni illegittime risulterà accertata, il giudice ordinerà al responsabile di adottare le necessarie misure per far cessare i rumori molesti, condannandolo al risarcimento degli eventuali danni anche non patrimoniali (danno biologico, morale ecc.).

La questione può diventare più seria, e comporta anche risvolti penali, quando le immissioni rumorose (sempre a condizione che siano oltre il limite della normale tollerabilità) sono tali da recare disturbo non solo ad uno o più specifici soggetti, ma a un numero indefinito di persone (si pensi al latrato che non fa dormire, durante la notte, tutto il quartiere). In tal caso scatta il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Per cui è esclusa la responsabilità penale (ma resta solo quella civile, e il conseguente obbligo al risarcimento del danno) quando i latrati rechino disturbo agli occupanti di un solo appartamento. Il reato, infatti, è previsto per tutelare la quiete e la tranquillità pubblica: “pubblica” appunto e non, invece, di un numero determinato di individui (cit. Articolo tratto da www.laleggepertutti.it) .

E’ sempre meglio in prima battuta cercare di risolvere le questioni civilmente perché arrivare a querelare ai carabinieri qualcuno ed intraprendere le vie giudiziarie rischia di innescare reazioni a catena ben peggiori della causa scatenante il disagio.

Animali e coinquilini

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E se i miei coinquilini non vogliono un animale che io vorrei tanto prendere? Non c’è una giurisprudenza precisa ma il buon senso dice che se la maggioranza dei coinquilini non lo vuole, è meglio fare un passo indietro per non rischiare di guardarsi in “cagnesco” tutti i giorni!

Animali e spazi comuni del condominio

Negli spazi comuni del condominio valgono le regole che abbiamo scritto riguardo la pulizia, pensate ad un terrazzo comune o un giardino sporco o ad un animale che non ce la fa più e fa la pipì in ascensore: il padrone deve essere pronto a pulire per il rispetto verso gli altri. Ma il padrone, che deve sempre vigilare anche sul comportamento del cane, se parliamo di cani, deve anche sapere che negli spazi comuni il guinzaglio che deve far indossare è quello corto da 1,5 mt. Per quanto riguarda la museruola, questa dev’essere sempre portata con sé per essere usata all’occorrenza e la si dovrebbe sempre fare indossare in ascensore e se la razza è identificata come pericolosa.

Conclusioni

In conclusione la prima cosa da valutare è se il contratto di locazione ci permette o meno di introdurre un animale in casa e ricordare che qualsiasi delibera condominiale imponesse restrizioni all’animale, come per esempio il non utilizzo dell’ascensore, sarebbe annullabile dal giudice. Il buon senso però dovrebbe arrivare prima di qualsiasi discussione e ancor prima di questo due bei respiri profondi per capire se ci sentiamo in grado di gestire responsabilmente e quotidianamente la vita di un animale che non si può accendere e spegnere come un Tamagotchi.

Se hai ancora delle perplessità, scrivi nei commenti o contattami mandando una mail a inquilinodoc@gmail.com oppure, sempre nei commenti, raccontami la tua esperienza.

A proposito di Marcello

Da quindici anni si occupa di property management

4 Replies to “Animali in appartamento: nuova legge, regole e divieti”

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  3. Salve Io volevo sapere una cosa sono proprietario di un appartamento in un edificio di 4 appartamenti sopra di me ci abita un altro proprietario che ha quattro gatti che hanno preso il mio giardino come il loro bagno ci vengono a fare i loro escrementi solidi liquidi che a me tocca pulire poi per non dire che vanno nei vasi dei fiori a scavare e anche li fanno i suoi bisogni vivono nelle scale condominiali perché il proprietario gli ha dato la possibilità lasciando la finestra del garage aperta dopo c’è la porta del garage che dà sulle scale comuni dove c’è stata fatta una apertura per far entrare i gatti che vanno sulle scale condominiali Dove sono le lettiere e dormono lì .Volevo sapere se è giusto e se io come i gatti ho dei diritti io non li vorrei in casa mia tanto meno nel mio giardino … non vorrei il loro escrementi …non li vorrei dover pulire io….grazie

    • Ciao Marilena, grazie per il commento. 3 punti che puoi valutare:
      1- verifica cosa prevede il vostro regolamento di condominio;
      2- contatta l’amministratore e fai presente la situazione che ci hai raccontato, chiedendo il rispetto delle norme del regolamento;
      3- per quanto riguarda la “violazione del tuo domicilio” da parte dei gatti del vicino, hai il diritto di pretendere che cessi e che ti vengano risarciti eventuali danni, il padrone di un animale ha sempre la responsabilità del suo comportamento.
      Un saluto e facci sapere come va!

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